Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica anno 2108

efficientemento energeticoLa Legge di Bilancio 2018  ha prorogato le detrazioni fiscali per il risparmio energetico, apportando importanti novità in materia (articolo 1 comma 3 della legge). Tra queste novità, anche la riduzione della detrazione dal 65 al 50% per alcuni interventi e l’introduzione di nuovi interventi agevolati.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, la normativa individua alcune categorie di interventi agevolabili:

1) Riqualificazione energetica di edifici esistenti – detrazione massima 100.000 €. Importo della detrazione confermato al 65%.
2) Interventi sull’involucro dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre comprensive di infissi) – detrazione massima 60.000 €. Importo della detrazione confermato al 65% per le coibentazioni, ridotto al 50% per le finestre comprensive di infissi.
3) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 – detrazione massima 30.000 €.

Importo della detrazione ridotto al 50% dalla Legge di bilancio 2018, ma mantenuta al 65% nel caso di contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Nota bene: sono quindi escluse dall’agevolazione le caldaie a condensazione di classe inferiore alla A.

4) acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 – detrazione massima di 60.000 euro.

Importo della detrazione ridotto al 50% dalla Legge di bilancio 2018.

5) acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili – detrazione massima di 30.000 euro.

Importo della detrazione ridotto al 50% dalla Legge di bilancio 2018.

6) acquisto e posa in opera di microcogeneratori che comportino un risparmio di energia primaria di almeno il 20% – detrazione massima di 100.000 euro.

Importo della detrazione 65% (novità introdotta dalla Legge di bilancio 2018).

Beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento (sono escluse imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”).

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
1- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
2- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
3- le associazioni tra professionisti gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Condomini

La Legge di bilancio 2018 mantiene le novità riguardanti i condomini, introdotte dalla Legge di bilancio 2017.

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è confermata fino al 31 dicembre 2021.

In questi casi la misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento).

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Cessione del credito di imposta: per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Fonte: fonti-rinnovabili.it – Enea

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