Regione Piemonte contributo a fondo perduto del 40% per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

logo_PSR Piemonte 2014-2022La Misura 4.2 del Psr Piemonte finanzia con un aiuto a fondo perduto del 40% investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed opere edili.

Scadenza Bando 15/02/2022

La percentuale di aiuto concessa alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE) è pari al 10 % della spesa ammissibile.

Chi può partecipare
Imprese agroindustriali iscritte al registro delle imprese della CCIAA, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti Allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’Allegato I del TFUE.

Gli investimenti ammissibili al sostegno sono i seguenti: 

  • investimenti rivolti all’introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti, alla tutela ambientale, all’aumento di sicurezza negli ambienti di lavoro;
  • investimenti per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue;
  • investimenti per rendere più efficiente l’uso dell’energia (investimenti per il risparmio energetico);
  • investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di autoconsumo,

E’ esclusa dal sostegno la produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata.

Non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE).

Spese Ammissibili

  • a. Costruzione e ristrutturazione di immobili destinati alla trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali.
  • b. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware), per la trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
  • c. Gli impianti elettrici (comprese le cabine di trasformazione), idrici, termici anche quando sono complementari o connessi all’installazione degli impianti tecnologici non rientrano mai in questa tipologia di investimenti

Investimenti immateriali:

  • sviluppo ed acquisto di programmi informatici e acquisto di brevetti e licenze fino ad un massimo del 12% della spesa ammissibile (comprese le spese generali di cui al successivo punto);
  • spese generali per consulenze e onorari professionali per la redazione del progetto e studi di fattibilità, nella misura massima dell’8% delle spese per investimenti di cui alla lettera a) e del 2,5% delle spese di cui alla lettera b) e alle particolari categorie di spese ammissibili di seguito riportate.

Investimenti ammissibili per l’efficientamento energetico

Impianti, dispositivi, interventi che non modificano le strutture edilizie, specificatamente dedicati all’efficientamento energetico del ciclo produttivo aziendale come da seguente elenco:
a. Apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento.
b. Pompe di calore.
c. Apparecchiature per recupero di cascami termici (sfruttamento della temperatura residua da impianti aziendali).

Gli investimenti per l’efficientamento energetico non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

Investimenti ammissibili per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Sono ammissibili investimenti per acquisizione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli investimenti per la produzione di energia sono consentiti solo se finalizzati all’autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MW per domanda di sostegno.

Gli impianti finanziati per la produzione di energia non devono ricevere alcuna ulteriore forma di incentivo.

Gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati.

Nel caso di utilizzo di biomasse, sono ammissibili sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari.
Non è ammissibile l’utilizzo di materie prime derivanti da colture dedicate.

Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

Investimenti ammissibili per il risparmio idrico
Sono ammissibili i seguenti impianti specificatamente dedicati:

a. Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo;

b. Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurne il prelievo dall’esterno;

c. Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione.

Gli investimenti devono apportare un risparmio idrico pari almeno al 10% rispetto alla media dei consumi totali dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

Gli investimenti per il risparmio idrico non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento dell’ambiente

Sono ammissibili i seguenti impianti specificatamente dedicati:

a. Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.

b. Impianti che prevedono l’abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).

c. Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).

Gli investimenti per la tutela e il miglioramento dell’ambiente non possono superare il 10% della spesa ammissibile.

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