La sentenza della Cassazione per la cannabis iscritta negli elenchi europei non cambia nulla.

Cannabis in serra pronta per il raccolto. Foto www.rsi.ch

Cannabis in serra pronta per il raccolto. Foto www.rsi.ch

Quesito  sollevato

Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell’ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa.

Soluzione adottata:

la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati.

Pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 / 1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante

Art 17. direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002
Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell’articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un’autorizzazione in base all’articolo 16, paragrafo 2, o in base all’articolo 18.

Secondo l’art. 1 della legge 2 dicembre 2016, n. 242:  Tutte le varietà iscritte nell’elenco non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Liceita’ della coltivazione
Art. 2 legge 2 dicembre 2016, n. 242

La coltivazione delle varieta’ di canapa di cui all’articolo 1, comma 2, e’ consentita senza necessita’ di autorizzazione.

Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e’ possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita’ artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività’ didattiche e dimostrative nonché’ di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

L’uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma  e’ consentito esclusivamente per l’autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

L’art. 5  legge 2 dicembre 2016, n. 242  prevede un uso esplicito  negli alimenti:
Limiti di THC negli alimenti
Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

Tale decreto a quasi tre anni non è stato ancora emanato. Esiste una bozza che individua i livelli massimi di THC.

Bozza limiti massimi thc negli alimenti

Bozza limiti massimi thc negli alimenti

La stessa bozza stabilisce la modalità di campionamento e modalità analisi della presenza  di Thc

Bozza modalità di campionamento e modalità analisi presenza thc

Bozza modalità di campionamento e modalità analisi presenza thc

Tuttavia per il principio di reciprocità possono entrare in Italia alimenti a base di cannabis da altri Paesi Europei.

In questo clima di incertezza consigliamo ai produttori di dotarsi di laboratorio analisi per monitorare costantemente il livello di THC (sostanza psicotica considerata stupefacente e quindi perseguibile penalmente) e di un ufficio legale per la gestione delle controversie fra l’azienda e l’autorità giudiziaria deputata ai controlli.
Ricordiamo ancora che il CBD non è sostanza psicoattiva, privo di efficacia drogante.

Per chi fosse interessato abbiamo preparato un business plan che oltre a dimostrare la fattibilità economica finanziaria della coltivazione della cannabis, descrive tutte le misure di sicurezza interna ed esterna da attuare. Sono dei processi che si adeguano alla GMP  adattabili ai nuovi siatemi  informativi di monitoraggio, analisi e trattamento dei dati.

Cannabis Terapeutica (vietata la produzione in Italia)
Per quanto riguarda la cannabis terapeutica ( con alto livello di THC) i dati ministeriali  constatano che il consumo di cannabis fra il primo trimestre 2018, che ha visto una richiesta di 110 chili di cannabis, e lo stesso trimestre del 2019, 204 chili, risulta raddoppiato.

E’ evidente come il sistema stia faticosamente cercando di andare a regime ed è ormai chiaro,che la cannabis medica ha preso piede.

La domanda per la gestione del dolore aumenta  e quindi è necessario innalzare le quote di importazione perché è evidente che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze non riesce a soddisfarle.
Ricordiamo che la cannabis, essendo uno stupefacente, è regolamentata da rapporti rigidi di permessi di importazione in Italia dunque il ministero della Salute italiano deve chiedere garanzie a quello olandese che effettua le esportazioni.

L’ Italia può contare attualmente oltre all’importazione dall’Olanda, sulla produzione nazionale assicurata dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (che dovrebbe arrivare a 200 kg annui dai 50 iniziali) e sull’importazione dalla Germania (stock in corso di definizione).

Si prevede che nel 2019,  per la prima volta le disponibilità effettive dovrebbero superare la tonnellata, a fronte dei 350 kg del 2017 e dei circa 600 kg del 2018, rispondendo in maniera più adeguata alle aumentate richieste di prescrizioni mediche.

Si ricorda che le  preparazioni a base di cannabis terapeutica possono essere prescritte solo dal medico e sono utilizzate principalmente nella terapia del dolore, in caso di gravi patologie quali la sclerosi multipla e le lesioni midollari, ma anche nella cura dei tumori per alleviare i sintomi causati dalla chemio e radioterapia.

Fonte: Ministero della Sanità, Federfarma, Sentenza Cassazione
Testo: Dott. Bartolomeo Uccio Pazienza

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