Resto al Sud, copertura finanziaria dell’investimento al 100% per i giovani fino a 35 anni

resto al sudSi chiama “Resto al Sud”, la nuova misura che sarà gestita da Invitalia per incentivare i giovani all’avvio di attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.

Decreto attuativo entro 30 giorni

Il provvedimento, varato con decreto legge n.91 del 20 giugno 2017, è rivolto agli imprenditori under 35 residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I particolari sulla concessione degli incentivi e sulle modalità di ammissibilità saranno contenuti nell’apposito decreto attuativo a firma del ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, previsto entro 30 giorni dalla legge di conversione del provvedimento governativo istitutivo.

Quest’ultimo, varato per favorire la crescita economica delle imprese del Mezzogiorno, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 1.250 milioni di euro, a valere sul Fondo Sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020).

Dopo il via libera contenuto nel decreto ministeriale di attuazione sarà possibile presentare le domande di accesso ai finanziamenti, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, direttamente sul sito di Invitalia –  soggetto gestore della misura per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri –  che valuterà il progetto proposto entro 60 giorni. L’Agenzia per l’attrazione degli investimenti provvederà alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica della proposta progettuale.

L’incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 35 per cento il restante 65 attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni.

Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni singolo progetto.

Fonte: Invitalia – Gazzetta Ufficiale

di seguito si riporta il provvedimento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed  urgenza  di  intensificare

gli interventi volti a favorire il superamento del divario  economico

e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree  del

Paese;

  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre nuovi

strumenti volti a sostenere la crescita  economica  ed  occupazionale

delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso  l’individuazione  di

misure  incentivanti  per  i  giovani  imprenditori,  nonche’   nuovi

strumenti di  semplificazione  volti  a  velocizzare  i  procedimenti

amministrativi funzionali a  favorire  la  crescita  economica  nelle

regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;

  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre nuovi

strumenti  sperimentali  volti  a  consentire   l’efficienza   e   la

trasparenza  dell’azione  amministrativa   in   favore   degli   enti

territoriali delle regioni del Mezzogiorno;

  Ritenuta  altresi’  la  straordinaria  necessita’  e   urgenza   di

prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare  per

le situazioni di disagio  sociale,  anche  attraverso  interventi  in

favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del

Mezzogiorno;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 9 giugno 2017;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto

con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture  e  dei

trasporti, dell’economia e delle finanze,  delle  politiche  agricole

alimentari    e     forestali,     dell’interno,     dell’istruzione,

dell’universita’  e  della  ricerca,  per  la  semplificazione  e  la

pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche  sociali,  per

gli affari regionali, della giustizia e dell’ambiente e della  tutela

del territorio e del mare;

 

                              E m a n a

 

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

 

Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno,  denominata

                           «Resto al Sud»

 

  1. Al fine di promuovere la costituzione  di  nuove  imprese  nelle

regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,

Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera

CIPE di cui al comma 17 e’ attivata una misura denominata: «Resto  al

Sud».

  2. La misura e’ rivolta ai soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed  i

35 anni che presentino i seguenti requisiti:

    a) siano residenti nelle regioni di cui al  comma  1  al  momento

della presentazione della domanda o  vi  trasferiscano  la  residenza

entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   positivo   esito

dell’istruttoria di cui al comma 5;

    b) non  risultino  gia’  beneficiari,  nell’ultimo  triennio,  di

ulteriori     misure     a     livello     nazionale     a     favore

dell’autoimprenditorialita’.

  3. I soggetti di cui al  comma  2  possono  presentare  istanza  di

accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al

progetto imprenditoriale, attraverso  una  piattaforma  dedicata  sul

sito istituzionale  dell’Agenzia  nazionale  per  l’attrazione  degli

investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia,  che  opera

come soggetto gestore della misura, per conto  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le

modalita’ stabilite da apposita  convenzione.  Agli  oneri  derivanti

dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell’uno  per  cento

delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.

  4. Le pubbliche Amministrazioni di cui al  decreto  legislativo  30

marzo 2001,  n.  165,  e  le  Universita’,  previa  comunicazione  al

soggetto gestore di  cui  al  comma  3,  possono  fornire,  a  titolo

gratuito, servizi di consulenza e  assistenza  nelle  varie  fasi  di

sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2.

Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui  all’articolo  1,

comma 1 della legge  6  giugno  2016,  n.  106,  possono  svolgere  i

medesimi  servizi  di  cui  al  periodo  precedente,   anche   previo

accreditamento presso il soggetto gestore  di  cui  al  comma  3.  Le

pubbliche Amministrazioni  prestano  i  servizi  di  cui  al  periodo

precedente nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  della

finanza pubblica.

  5. Il soggetto gestore di cui al comma  3  provvede  alla  relativa

istruttoria, valutando anche la sostenibilita’ tecnico-economica  del

progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza,  ad

esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni

documentali che possono essere  richieste  ai  proponenti,  una  sola

volta.

  6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino  ad

esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui  al

comma 2 che siano gia’ costituiti al momento della presentazione o si

costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione  del

positivo esito dell’istruttoria nelle seguenti forme  giuridiche:  a)

impresa  individuale;  b)   societa’,   ivi   incluse   le   societa’

cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere  la

residenza nelle regioni di cui al comma 1 per  tutta  la  durata  del

finanziamento e le imprese e le societa’ di  cui  al  presente  comma

devono avere, per tutta la durata del finanziamento,  sede  legale  e

operativa in una delle regioni di cui al comma 1.

  7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad  un  massimo

di 40 mila euro. Nel caso in cui l’istanza  sia  presentata  da  piu’

soggetti  gia’  costituiti  o  che  intendano  costituirsi  in  forma

societaria, ivi incluse le societa’  cooperative,  l’importo  massimo

del finanziamento erogabile e’ pari a 40 mila euro per ciascun socio,

che presenti i requisiti di cui al comma  2,  fino  ad  un  ammontare

massimo complessivo di 200 mila euro,  ai  sensi  e  nei  limiti  del

regolamento  (UE)  n.  1407/2013  sulla  disciplina  degli  aiuti  de

minimis.

  8.  I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono   cosi’

articolati:

    a) 35 per cento come  contributo  a  fondo  perduto  erogato  dal

soggetto gestore della misura;

    b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da

istituti di credito in base alle modalita’ definite dalla convenzione

di cui al comma 14. Il prestito  di  cui  al  periodo  precedente  e’

rimborsato  entro  otto  anni  complessivi  dalla   concessione   del

finanziamento, di  cui  i  primi  due  anni  di  pre-ammortamento,  e

usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di  cui

al comma 9.

  9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:

    a) di  un  contributo  in  conto  interessi  per  la  durata  del

prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti

di credito che hanno concesso il finanziamento;

    b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di  cui  al

comma  15  per  la  restituzione  dei  finanziamenti  concessi  dagli

istituti di credito da parte del soggetto gestore. A  tal  fine,  con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di  concerto  con

il Ministro  dello  sviluppo  economico,  e’  istituita  una  sezione

specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le  piccole  e

medie imprese (PMI), di cui all’articolo 2, comma  100,  lettera  a),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale e’ trasferita  quota

parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al  periodo

precedente definisce altresi’ i criteri e  le  modalita’  di  accesso

alla Sezione specializzata, istituita presso  il  Fondo  centrale  di

garanzia per le PMI.

  10.  Sono  finanziate  le  attivita’  imprenditoriali  relative   a

produzione di beni nei  settori  dell’artigianato  e  dell’industria,

ovvero  relativi  alla  fornitura  di  servizi.  Sono   escluse   dal

finanziamento le attivita’ libero professionali e  del  commercio  ad

eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attivita’ di impresa.

  11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati

per  spese   relative   alla   progettazione,   alle   consulenze   e

all’erogazione  degli  emolumenti   ai   dipendenti   delle   imprese

individuali e delle societa’, nonche’ agli organi di  gestione  e  di

controllo delle societa’ stesse. Le imprese  e  le  societa’  possono

aderire  al  programma  Garanzia  Giovani  per  il  reclutamento  del

personale dipendente.

  12. Le societa’ di cui al  comma  6,  lettera  b),  possono  essere

costituite anche da soci che non abbiano i  requisiti  anagrafici  di

cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali  soggetti  nella

compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei  componenti  e

non abbiano rapporti di parentela fino al  quarto  grado  con  alcuno

degli altri soci. I soci di cui al  periodo  precedente  non  possono

accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.

  13.  L’erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  al   comma   8   e’

condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini  di  cui  al

comma 6 e al conferimento in  garanzia  dei  beni  aziendali  oggetto

dell’investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea  garanzia,

al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari  della

misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il  contributo  a

fondo perduto esclusivamente ai fini dell’attivita’  di  impresa.  In

caso di societa’ di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le

azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma  2,

non sono riscattabili  se  non  dopo  la  completa  restituzione  del

finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando  versate

e sottoscritte.

  14. Le modalita’ di corresponsione del contributo a fondo perduto e

del contributo in conto interessi, nonche’ i casi e le modalita’  per

l’escussione della garanzia, sono definite con il decreto di  cui  al

comma 15. Le condizioni tipo dei  mutui  di  cui  al  comma  8,  sono

definite da apposita  convenzione  che  Invitalia  e’  autorizzata  a

stipulare con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

  15. Con decreto del Ministro per  la  coesione  territoriale  e  il

Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro

trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente  decreto,  sono  individuati  i  criteri  di

dettaglio  per  l’ammissibilita’  alla  misura,   le   modalita’   di

attuazione della stessa nonche’ le modalita’  di  accreditamento  dei

soggetti di cui al comma 4 e le modalita’ di controllo e monitoraggio

della misura incentivante, prevedendo altresi’ i casi di  revoca  del

beneficio e di recupero delle somme.

  16. Fermo restando quanto  previsto  dall’articolo  1,  comma  141,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’attuazione  del  presente

articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e  la

coesione – programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma  6,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per

un  importo  complessivo  fino  a  1.250  milioni  di  euro,   previa

rimodulazione delle assegnazioni gia’ disposte con apposita  delibera

del CIPE, nonche’ eventuale  riprogrammazione  delle  annualita’  del

Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 23,  comma

3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da  ripartire  in

importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per  l’anno  2017;

280 milioni di euro per l’anno 2018; 462 milioni di euro  per  l’anno

2019; 308,5 milioni di euro per l’anno 2020; 92 milioni di  euro  per

l’anno 2021; 22,5 milioni di euro per l’anno 2022; 18 milioni di euro

per l’anno 2023; 14 milioni di euro per l’anno 2024;  17  milioni  di

euro per l’anno 2025. Le risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la

coesione di cui al presente comma  sono  imputate  alla  quota  delle

risorse destinata a sostenere interventi  nelle  regioni  di  cui  al

comma 1.

  17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul  Fondo  per

lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, le risorse  per

l’attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma  16,

individuando la ripartizione in annualita’ e gli importi da assegnare

distintamente al contributo a  fondo  perduto  di  cui  al  comma  8,

lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera

a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo  centrale

di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse  destinate  alle

misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera  a)  sono

accreditate su un apposito conto corrente infruttifero  intestato  ad

Invitalia, aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  La

gestione  realizzata  da  Invitalia  ha  natura  di  gestione   fuori

bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi

dell’articolo  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.   Alla

rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

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