Finanziamenti agevolati per società cooperative per la nascita e lo sviluppo

Per  "Societa' finanziarie" si intendono le societa' finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni;

Per “Societa’ finanziarie” si intendono le societa’ finanziarie partecipate
dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2,
della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e
integrazioni;

Il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito, con decreto 4 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

Attraverso questo nuovo strumento agevolativo, promosso nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, si persegue la finalità di sostenere la nascita, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative promosse e costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonchè lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di creare condizioni di sviluppo stabile e duraturo e incrementare i livelli occupazionali in Italia.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le societa’ cooperative:

a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Soggetti esclusi
le societa’ cooperative:
a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali e’ stata disposta la restituzione;
c) qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione;
d) operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
e) operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
f) operanti nel settore carboniero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Agevolazione concedibile
Le società finanziarie sono autorizzate a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato a fronte della realizzazione delle predette iniziative, per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro.

I finanziamenti 
a) hanno una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;

b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;

c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla
Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html.

In ogni caso, il tasso agevolato non potra’ essere inferiore a 0,8 per cento;

d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla societa’ finanziaria nella societa’ cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione);

e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 percento dell’importo del programma di investimento.

Presentazione delle domande

Le richieste di finanziamento agevolato possono essere presentate dalle società cooperative interessate alle società finanziarie, a decorrere dalla data che verrà indicata con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

Con tale provvedimento saranno altresì stabiliti il modello di domanda e lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale e verranno fornite ulteriori precisazioni sull’all’attuazione degli interventi agevolativi.

Le richieste di cui al comma 1 sono valutate dalle societa’ finanziarie sulla base dei seguenti criteri:
a) sussistenza, in capo alla societa’ cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente decreto per l’accesso all’agevolazione;
b) conformita’ degli obiettivi del finanziamento rispetto a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto;
c) validita’ tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa proposta e merito creditizio della societa’ cooperativa richiedente.

Scarica il decreto

DECRETO 4 dicembre 2014
Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la
nascita e lo sviluppo di societa’ cooperative di piccola e media
dimensione. (14A10125) (GU n.2 del 3-1-2015)

Glossario

a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “Societa’ finanziarie”: le societa’ finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e  integrazioni;
c) “Societa’ cooperative”: le societa’ cooperative, di piccola e media dimensione ai sensi di quanto previsto nell’allegato 1 al Regolamento di esenzione, di cui la societa’ finanziaria che eroga il finanziamento agevolato abbia gia’ acquisito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 17 delle legge 27 febbraio 1985, n. 49, una partecipazione temporanea di minoranza;
d) “Fondo per la crescita sostenibile”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
e) “Regolamento di esenzione”: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
f) “Regolamento de minimis”: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
g) TFUE”: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gia’Trattato che istituisce la Comunita’ europea;
h) “Regioni del Mezzogiorno”: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

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