Incentivi per l’assunzione in agricoltura di giovani tra 18 e 35 anni c’è tempo fino al 30 giugno 2015

Al via gli Incentivi per l’assunzione in agricoltura di giovani tra 18 e 35 anni

Al via gli Incentivi per l’assunzione in agricoltura di giovani tra 18 e 35 anni

La legge di Stabilità 2015 prevede una serie di misure atte ad aumentare il livello occupazionale in Italia. Fra gli interventi rientrano gi incentivi per l’assunzione in agricoltura di giovani tra 18 e 35 anni

Ecco una scheda della misura incentivante

Destinatari

Lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all’articolo 2135 del codice civile. (Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura).

Contratto

Ai fini della concessione dell’incentivo  il contratto di lavoro deve essere:
 a tempo indeterminato;
 a tempo determinato

In quest’ultimo caso (tempo determinato) è necessario che il contratto:
a) abbia una durata almeno triennale;
b) garantisca al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno;
c) essere redatto in forma scritta.

Entità dell’incentivo

L’incentivo di cui al presente articolo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:
per le assunzioni a tempo determinato:
– 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
– 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
– 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

per le assunzioni a tempo indeterminato:
– 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

Le assunzioni devono avvenire tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e comportare un incremento occupazionale netto.

Riferimenti per approfondimento

Circolare INPS 137/2014;
D.L. 91/2014 (L. 116/2014);
L. 92/2012.

Fonte dei dati Italia Lavora

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